Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), un tempo chiamati case popolari, sono abitazioni di proprietà pubblica concesse in affitto, a un canone ridotto rispetto a quello di mercato, a cittadini che si trovano in una situazione di disagio economico.
Il canone d'affitto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è commisurato alle caratteristiche dell'abitazione e alla condizione economica del nucleo familiare (Legge regionale 04/12/2009, n. 27, art. 31, let. c.1).
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono quindi abitazioni di proprietà pubblica, concesse in affitto a canone sopportabile o a canone moderato a persone singole o a famiglie in condizione disagiata. Gli enti proprietari sono i Comuni e ALER, che rendono disponibili gli alloggi a coloro che ne fanno richiesta e che possiedono i requisiti necessari.
L'assegnazione, la gestione e la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono regolati dalla Legge regionale 04/12/2009, n. 27 e dal Regolamento regionale 10/02/2004, n. 1.
I bandi generali di concorso sono aperti a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
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