Ospitare qualcuno

Ospitare qualcuno

Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica possono, solo dopo averne data motivata comunicazione all'Ente gestore, ospitare temporaneamente persone che non fanno parte del nucleo familiare (Regolamento regionale 10/02/2004, n. 1, art. 21) per:

  • reciproca assistenza per un periodo non superiore ad un anno. L'ospite non deve però trasformare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica nel proprio domicilio
  • assistenza continuativa a favore di un componente del nucleo familiare. La necessità di assistenza continuativa deve essere accertata dalle autorità competenti e l’ospitalità è ammessa anche per periodi superiori a un anno.

L’ospitalità temporanea non deve determinare il sovraffollamento dell'alloggio.

Per gli inquilini di alloggi ERP di proprietà non comunale la domanda deve essere presentata direttamente all’Ente proprietario.

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Aree tematiche: Casa Famiglia

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:10.44