TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Approfondimenti
È necessario pagare la TARI se si possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):
- locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
- aree scoperte, ossia tutte quelle superfici prive di edifici o di strutture edilizie, di spazi circoscritti che non costituiscono parte integrante del locale adibiti a qualsiasi uso che producono rifiuti urbani e assimilati.
Sono invece escluse:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
- le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art.1117 "Codice Civile" che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto. Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a 6 mesi, per questo periodo la TARI è dovuta per intero solo dal proprietario.
I cittadini non sono tenuti ad effettuare il calcolo. È il Comune che calcola l’ammontare della tassa e invia al contribuente l’avviso di pagamento.
La base di calcolo della TARI è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la TARI viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.
Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti tributi (Tarsu o Tares), salvo intervenute variazioni.
Le tariffe della TARI sono calcolate dal Comune sulla base dei criteri previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158. Le tariffe sono suddivise in due grandi categorie:
- utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
- utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).
A loro volta ciascuna delle categorie sono assoggettate a tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti:
- la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie
- la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva per le categorie indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1.
Alla TARI si applica infine l’addizionale provinciale, pari al 5% del tributo, che verrà corrisposto alla Provincia per l’esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria, e poi si aggiunge la parte variabile, stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e presenti nell'immobile oggetto del tributo. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria della categoria di appartenenza (classificazione in base alle 30 categorie merceologiche del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158); al risultato si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la parte variabile della categoria di appartenenza. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).
Generalmente la TARI è versata in due rate, le cui scadenze sono stabilite dai Comuni, i quali possono comunque stabilire ulteriori modulazioni.
In alternativa il versamento può avvenire in un’unica soluzione entro la data stabilita annualmente dal Comune sull’avviso di pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato con il bollettino già prestampato o con il modello F24 che il Comune invia a casa unitamente all'avviso di pagamento.
Le detrazioni dipendono dal proprio Comune. Il Comune può prevedere alcune riduzioni ed esenzioni in caso di abitazioni con unico occupante, abitazioni o locali adibiti ad uso stagionale, abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorano all’estero, fabbricati rurali ad uso abitativo. Può anche esonerare i soggetti con redditi particolarmente bassi.
La detrazione TARI, eventualmente deliberata dal Comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzino l’immobile come abitazione principale.
In caso di nuova occupazione o di altre variazioni dei dati precedentemente dichiarati, occorre presentare apposita dichiarazione TARI al Comune in cui è situato l’immobile. Se non si dichiara l’occupazione il Comune può sempre desumerla dalla presenza di arredo oppure dall’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
Occorre avere particolare attenzione al Regolamento comunale che potrebbe imporre obblighi di dichiarazione anche molto ravvicinati rispetto al verificarsi degli eventi che modificano la determinazione della tariffa.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, pertanto non deve essere periodicamente presentata, se non subentrano variazioni, oggettive o soggettive, dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
La dichiarazione deve contenere:
- l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
La dichiarazione deve essere presentata:
- per le utenze domestiche, dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso sia residente, in caso contrario dall’occupante a qualsiasi titolo
- per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni.
Se si ha pagato in più si ha il diritto al rimborso. La domanda di rimborso deve essere obbligatoriamente presentata entro cinque anni dal giorno del pagamento al Comune presso il quale è stato effettuato il versamento dell'imposta.
Se non è stato effettuato il pagamento entro il termine previsto, oppure è stato parzialmente effettuato, è possibile provvedere a regolarizzare la propria posizione entro un anno dalla commissione della violazione, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13).
Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.
Scaduto l’anno dalla commissione della violazione, se non si provvede spontaneamente al pagamento alle scadenze previste, il Comune procederà all’invio dell’avviso di accertamento che verrà notificato, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione e nel caso in cui non si ottemperi comunque al pagamento, avvierà la procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ai sensi e per gli effetti della legge.
In Comune di Gessate …
Le tariffe sono definite dalla Deliberazione del Consiglio comunale 22-03-2017, n. 4 e si distinguono in:
Ulteriori informazioni sulla tassa e in particolare sulle agevolazioni e riduzioni previste dal Regolamento comunale sono disponibili sul sito internet del Comune.