La comunicazione di cessione di un fabbricato è una comunicazione obbligatoria che deve essere presentata da parte di chi concede l’uso esclusivo a qualsiasi titolo (vendita, affitto, uso gratuito) di un immobile, o parte di esso, per un periodo superiore a 30 giorni.
La comunicazione è chiamata “Legge antiterrorismo” e deve essere presentata al Comune perché rappresenta l'autorità locale di pubblica sicurezza (Decreto legge 21/03/1978, n. 59, art. 12).
L'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato è stato assorbito dalla registrazione del contratto di vendita o locazione (Circolare ministeriale 31/05/2011, n. 557) :
- dal 7 aprile 2011 per i contratti di locazione registrati (Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23)
- dal 14 aprile 2011 per i contratti di vendita di immobili registrati (Decreto legge 13/05/2011, n. 70).
Fanno eccezione i comodati d’uso gratuito non soggetti a registrazione per i quali è obbligatorio presentare la comunicazione.
Se si cedono locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante) è obbligatorio presentare la comunicazione.
Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.