Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica possono chiedere l'ampliamento del nucleo familiare per aggiungere soggetti che non ne facevano parte quando è stato assegnato l'alloggio.
Requisiti soggettivi
L'ampliamento è ammesso nei confronti di persone (Regolamento regionale 10/02/2004, n. 1, art. 20, com. 7):
- legate all’assegnatario da vincoli di parentela o affinità
- prive dei vincoli di parentela o affinità con l’assegnatario ma legate ad esso per finalità di assistenza morale e materiale con il carattere di stabilità. L’assegnatario e le persone con cui si vuol convivere devono prima consegnare una dichiarazione.
In entrambi i casi l’ampliamento è ammesso per un periodo di tre anni.
L'ampliamento del nucleo familiare è anche ammesso nei casi di:
- convivenza col titolare (more uxorio)
- assistenza all’assegnatario o a un componente familiare ultrasettantacinquenne o disabile pari o superiore al 66% oppure con grave handicap o patologia gravemente invalidante, da parte di ascendenti o discendenti di primo grado che già facevano parte del nucleo assegnatario
- separazione legale o cessazione di convivenza (more uxorio) documentate.
In questi casi non c'è limitazione di durata.
L'ampliamento del nucleo è possibile quando (Regolamento regionale 10/02/2004, n. 1, art. 20, com. 8):
- non comporta la perdita dei requisiti previsti per la permanenza nell’alloggio
- non genera una condizione di sovraffollamento.
In Comune di Pozzo d'Adda …
Per la presentazione delle domande è necessario recarsi presso lo sportello Aler attivo nel Comune di Vaprio d'Adda.
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:10.44