L’estratto per copia integrale di un atto di stato civile (nascita, matrimonio, morte) consiste nella vera e propria copia fotostatica dell’atto originale e contiene l’attestazione, da parte di chi lo rilascia, che la copia stessa è conforme all’originale.
Oltre all'attestazione della conformità dell'atto, la copia integrale contiene (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107):
- la trascrizione esatta dell'atto come presente negli archivi comunali, compresi il numero e le firme apposte
- le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale.
Se non sussistono divieti di legge, la copia integrale dell'atto di stato civile può essere rilasciata:
- solo ai soggetti cui l’atto si riferisce
- a una persona diversa dai soggetti cui l'atto si riferisce su motivata istanza. Quest'ultima deve dimostrare l’interesse personale e concreto del richiedente a tutelare una situazione giuridicamente rilevante
- a chiunque ne abbia interesse se sono trascorsi 70 anni dalla formazione dell’atto dopo l'ultima annotazione.
Dal primo gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d’ufficio tutte le informazioni inerenti il contenuto dei certificati o possono avvalersi dell’autocertificazione. I certificati, pertanto, saranno utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e dovranno riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Il certificato è in questo caso sostituito con l’autocertificazione. I privati non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione, ma possono consentirvi.
Se la domanda non è effettuata dall’interessato, è necessario compilare apposito modulo. Per ottenere la copia integrale è necessario recarsi personalmente in Comune.