Trasportare una salma (prima dell'accertamento di morte)

Trasportare una salma (prima dell'accertamento di morte)

Il trasporto, cosiddetto "a cassa aperta", della salma deve avvenire entro le ventiquattr'ore successive al decesso (Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, art. 39).

La salma deve infatti essere trasportata dal luogo del decesso a una struttura sanitaria, al deposito di osservazione, alla sala del commiato o all'abitazione del defunto per celebrare la veglia funebre.

Prima della partenza della salma, l'impresa funebre deve inviare una comunicazione (Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, art. 39 e Legge Regionale 30/12/2009, n. 33, art. 70 com. 4):

  • all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del Comune cui è destinata la salma
  • all'ATS (ex ASL) competente per il luogo di destinazione della salma responsabile della struttura ricevente, se diversa dall’abitazione privata.

Il trasferimento di salma è eseguito in forma privata e senza corteo.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:10.44