Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica possono, solo dopo averne data motivata comunicazione all'Ente gestore, ospitare temporaneamente persone che non fanno parte del nucleo familiare (Regolamento regionale 10/02/2004, n. 1, art. 21) per:
- reciproca assistenza per un periodo non superiore ad un anno. L'ospite non deve però trasformare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica nel proprio domicilio
- assistenza continuativa a favore di un componente del nucleo familiare. La necessità di assistenza continuativa deve essere accertata dalle autorità competenti e l’ospitalità è ammessa anche per periodi superiori a un anno.
L’ospitalità temporanea non deve determinare il sovraffollamento dell'alloggio.
Per gli inquilini di alloggi ERP di proprietà non comunale la domanda deve essere presentata direttamente all’Ente proprietario.
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:10.44