L’estratto per riassunto di un atto di stato civile (nascita, matrimonio, morte) è un documento dove sono riportati, oltre ai dati minimi essenziali presenti in un certificato, anche altri dati significativi che accompagnano o incidono sulle circostanze dell’atto stesso (annotazioni). Le annotazioni inserite nell'atto sono definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396 (articolo 49 per l'atto di nascita, articolo 69 per l'atto di matrimonio, articolo 81 per l'atto di morte).
Se non sussistono divieti di legge, l'estratto per riassunto di un atto di stato civile può essere rilasciato a chiunque ne abbia motivato interesse e conosca tutti i dati necessari per fare la domanda.
Nell'estratto dell'atto di nascita è possibile chiedere anche l'indicazione della paternità e della maternità (Decreto del Presidente della Repubblica 02/05/1957, n. 432, art. 3). L'estratto dell'atto di nascita può essere rilasciato solo ai genitori o ai diretti interessati, se maggiorenni.
Se la domanda non è effettuata dall'interessato, è necessario compilare apposito modulo. Per ottenere l'estratto o il certificato è necessario recarsi personalmente presso il Comune.
Approfondimenti
Gli estratti di nascita, matrimonio e morte possono essere rilasciati su modello plurilingue.
Il certificato plurilingue è utilizzato all’estero, precisamente nei Paesi che hanno aderito a specifiche convenzioni internazionali. Questi certificati non hanno bisogno né di traduzione, né di legalizzazione: l’unica formalità che può essere richiesta all’estero è l’"Apostille", l'apposita timbratura che attesta l’autenticità del documento e la qualità legale dell’autorità rilasciante, in base alla Convenzione dell’Aja, per la quale è necessario rivolgersi alla Prefettura.
I certificati plurilingue sono validi e riconosciuti nei seguenti Stati: Argentina, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Francia, Germania, Croazia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Moldava, Serbia e Montenegro, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia (Legge 24/04/1967, n. 344 e Legge 21/12/1978, n. 870).