Affidare le ceneri

Affidare le ceneri

Le ceneri di una persona possono essere affidate a parenti o altre persone:

  • quando il defunto ne ha manifestato la volontà
  • su volontà del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo; se esistono più parenti di pari grado, è sufficiente la maggioranza assoluta.

Le ceneri devono essere raccolte in un'apposita urna su cui devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. 
L'urna dovrà essere conservata in luogo protetto e confinato.

Per affidare le ceneri è necessario presentare un'apposita dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso (Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, art. 14, com. 6 e Legge regionale 30/12/2009, n. 73).

Se l'affidatario o i suoi eredi vogliono recedere dall'affidamento, le ceneri possono essere consegnate al cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel cinerario comune.

L'addetto del forno crematorio o del cimitero che consegna l'urna funeraria deve registrare la consegna e trasmettere le informazioni al Comune dove è avvenuto il decesso (Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, art. 14, com. 6).

Copia della documentazione deve essere conservata:

  • dal Comune dove è avvenuto il decesso
  • dal responsabile del forno crematorio o del cimitero, per le urne precedentemente tumulate
  • da chi prende in consegna l'urna.

Il Comune dove è avvenuto il decesso può verificare periodicamente se le ceneri sono conservate secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:10.44