Chiunque cede o offre alloggio a qualsiasi titolo o ospita presso la propria abituale dimora un cittadino extracomunitario deve presentare obbligatoriamente la comunicazione di ospitalità a favore di cittadini stranieri o apolidi.
Offrire alloggio significa:
- ospitare uno straniero o apolide, anche se parente o affine
- assumere uno straniero o apolide per qualsiasi causa alle proprie dipendenze
- cedere a uno straniero o apolide la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, situati nel territorio dello Stato.
L’obbligo, in particolare, spetta a:
- datori di lavoro che impiegano stranieri (privati o aziende)
- residenti, stranieri e non, che ospitano cittadini stranieri.
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:10.44