Se un cittadino ritiene di aver individuato violazioni delle leggi in materia di tutela ambientale, igiene e sanità, può comunicare il problema al Comune che attiverà i controlli necessari per la verifica di quanto segnalato e adottando i provvedimenti di competenza per il ripristino della situazione a norma di legge.
L'esposto in materia ambientale può essere presentato per:
- abbandono di rifiuti
- scarichi idrici
- inquinamento dell’aria
- emissione di cattivi odori
- inquinamento acustico
- presenza di amianto
- inquinamento elettromagnetico.
Approfondimenti
Per abbandono di rifiuti s'intende la presenza, in un'area pubblica o privata, di rifiuti di varia natura, come materiali ingombranti, elettrodomestici fuori uso, lastre di eternit, bottiglie di plastica, carta, vetro, lattine, ecc.
Il divieto di abbandonare rifiuti è previsto dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 192 e sanzionato dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 255, 256 e 256-bis.
Una volta ricevuta la segnalazione, il Comune interviene per individuare il responsabile dell’abbandono. Assicura inoltre la rimozione dei rifiuti direttamente o con diffida/ordinanza in capo ai responsabili e/o ai proprietari dell’area su cui è stato fatto l’abbandono per il ripristino dello stato dei luoghi.
Informazioni utili: nella segnalazione è importante indicare, anche approssimativamente, la natura e la quantità dei rifiuti abbandonati.
Una volta ricevuta la segnalazione, il Comune interviene per effettuare le opportune verifiche dirette con sopralluoghi interessando poi a seconda delle competenze gli enti terzi come ARPA, ATS (ex ASL), ATO, gestore del servizio idrico, e se necessario adotta i necessari provvedimenti.
In caso di Emergenze Ambientali il cittadino può chiamare la sala operativa di Protezione Civile di Regione Lombardia al numero verde 800 061 160, attivo 24 ore su 24.
Se si ritiene che i fumi e le emissioni di un'attività produttiva siano causa di inquinamento atmosferico può essere chiesta una verifica al Comune, che potrà attivare ARPA per i controlli del caso. ARPA effettuerà un sopralluogo per verificare la provenienza dell’inquinamento, e nel caso lo stesso provenga da un’attività produttiva verificherà se la situazione sia regolare dal punto di vista tecnico e coerente con il regime amministrativo in cui opera l’azienda, in particolare in relazione ai limiti delle emissioni in atmosfera.
Eventuali violazioni sono segnalate all’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, al fine dell’adozione degli opportuni provvedimenti.
Se si pensa che possa trattarsi di un'emergenza è bene segnalare direttamente al numero unico delle emergenze: 112 o al numero verde di Regione Lombardia – Emergenze Protezione Civile 800 061 160, attivo 24 ore su 24.
Informazioni utili: allo scopo di facilitare l’analisi della situazione da parte degli organi tecnici, è importante fornire, nella segnalazione, indicazioni dettagliate in merito al problema segnalato (tipo di emissione, frequenza, orari, durata, ecc.).
La molestia olfattiva è la presenza di un odore che altera lo stato di benessere e che, nei casi più gravi, può causare disagio e disturbo. Le tipologie più frequenti di molestie olfattive sono rappresentate da abbandono di rifiuti, fuoriuscita di gas, incendi, attività produttive o agro-zootecniche.
Alcuni casi possono essere associati ad emergenze vere e proprie, altri possono essere legati a condizioni croniche o cicliche legate a situazioni o impianti produttivi.
Se si pensa che possa trattarsi di un'emergenza è bene segnalare direttamente al numero unico delle emergenze: 112 o al numero verde di Regione Lombardia – Emergenze Protezione Civile 800 061 160, attivo 24 ore su 24. Se, invece, non è un'emergenza, la segnalazione deve essere inoltrata al Comune.
Informazioni utili: allo scopo di facilitare l’analisi della situazione da parte degli organi tecnici, è importante fornire, nella segnalazione, indicazioni dettagliate in merito al problema segnalato (tipo di emissione, frequenza, orari, durata, ecc.).
I controlli in materia di inquinamento acustico riguardano il rumore prodotto da:
- attività commerciali o di servizio (bar, discoteche, esercizi commerciali, ecc.)
- attività produttive (industrie, attività artigianali, ecc.)
- infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti)
- attività temporanee (cantieri, manifestazioni temporanee e ricreative, ecc.).
A seguito di una segnalazione, il Comune provvede ad attivare un procedimento amministrativo che prevede, con la collaborazione di ARPA, sopralluoghi e rilevazioni strumentali di verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa.
Per questo motivo, chi ha presentato l’esposto deve garantire piena disponibilità in tutte le fasi del procedimento, consentendo l’accesso alla propria abitazione per le rilevazioni fonometriche sia da parte dei tecnici incaricati dalla parte disturbante che dei tecnici di ARPA, concordando modalità e tempi.
Le situazioni di disturbo all’interno dei condomini devono essere affrontati a livello condominiale o rivolgendosi alla giustizia ordinaria.
Le situazioni di disturbo, in ambiente esterno, riconducibili a schiamazzi oppure a rumorosità legata ad abitudini comportamentali poco civili o all’interno di un ambiente abitativo, sono regolate dal Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938, art. 659, com. 1 "Codice Penale" e vanno segnalate alle autorità competenti (Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri).
Informazioni utili: la segnalazione dovrà fornire le informazioni necessarie per una completa e corretta valutazione del problema (fonte, frequenza, orari, durata, ecc.)
L'amianto o asbesto è un minerale naturale a struttura fibrosa, molto utilizzato in passato e il cui uso è stato vietato in Italia con la Legge 27/03/1992, n. 257. È pericoloso perché le fibre, molto sottili, tendono a sfaldarsi e, rimanendo sospese in aria, possono essere respirate causando gravi patologie a carico dell'apparato respiratorio.
Nell'ambito del risanamento, della bonifica e dello smaltimento dell'amianto il Consiglio Regionale della Lombardia ha promulgato la Legge regionale 29/09/2003, n. 17 che è stata poi modificata dalla Legge regionale 31/07/2012, n. 14. Attraverso queste norme Regione Lombardia si propone di salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre, di prescrivere norme di prevenzione per la bonifica e di promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a ridurre la presenza di amianto. A questo proposito Regione Lombardia si è posta una serie di obiettivi tra cui il completamento del censimento dei siti con presenza di amianto e la rimozione dell'amianto dal territorio regionale. Le azioni per il raggiungimento degli obiettivi sono monitorate dal Nucleo Amianto della Regione Lombardia.
Dove si trova l'amianto?
L'amianto si può trovare in:
- prodotti in cemento-amianto
- lastre di grande formato per rivestimento facciate
- lastre per tetti e facciate, lastre ondulate
- canali di ventilazione, tubi, condutture di scarico
- elementi prefabbricati e articoli da giardino ( es. cassette per fiori, tavoli e sedie da giardino, lastre per tennis da tavolo)
- rivestimenti di freni e frizioni (in resine composite)
- guarnizioni di tenuta (in gomma composita)
- amianto floccato (rivestimento di travi di acciaio e pareti quale protezione antincendio isolamento acustico e termico)
- pannelli leggeri (rivestimenti antincendio pareti, porte)
- rivestimenti (pavimenti e pareti)
- stuoie (coibentazione di tubi)
- mastici antifuoco (canalette di cavi)
- cartone (isolamento termico, protezione antincendio)
- materiale per filtri (industria alimentare e farmaceutica)
- riempitivi (additivo fibroso per adesivi, sigillanti e pigmenti)
- funi e corde in amianto, nastri isolanti e anelli di tenuta (protezione antincendio in stufe a olio o di maiolica, caldaie e bruciatori di impianti di riscaldamento centralizzati)
- prodotti tessili (tessuti per tute protettive e indumenti resistenti al fuoco
- tessuti e cuscini in amianto (protezione antincendio, barriere antifiamma per canalette di cavi nei passaggi muro)
Quali sono gli obblighi da parte dei proprietari di edifici, impianti o luoghi con presenza di amianto?
I proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, sono tenuti a:
- comunicarne la presenza all'ATS (ex ASL) di competenza mediante la compilazione del Modulo NA/1 (Allegato 4 del PRAL), come previsto dalla Legge Regionale 29/09/2003, n. 17, art. 6
- tenere la documentazione prevista dal Decreto ministeriale 06/09/1994
- valutare lo stato di conservazione delle coperture in cemento amianto come previsto dall'Allegato A del Decreto direttoriale 18/11/2008, n. 13237, tramite apposito algoritmo.
Quando le condizioni di degrado sono tali da creare una condizione di rischio è necessario un intervento di rimozione o incapsulamento.
Chi intende rimuovere materiali contenenti amianto deve predisporre un piano di lavoro da presentare all'ATS (ex ASL), prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, congiuntamente alla pratica edilizia da presentare al SUE.
In caso di segnalazione di presunta presenza di amianto il Comune invita il proprietario a presentare la documentazione prevista dalla normativa.
Con il termine elettrosmog viene indicato l'inquinamento da radiazioni non ionizzanti, quali quelle prodotte dalle emittenti radiofoniche, dai cavi elettrici percorsi da correnti alternate di forte intensità (come gli elettrodotti) e dalle reti per telefonia mobile.
A seguito di segnalazioni di inquinamento elettromagnetico il Comune chiede l'intervento di ARPA per accertare il rispetto:
- dei valori limite di emissione
- delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.
In caso di mancato rispetto dei valori limite e/o delle prescrizioni vengono adottati i provvedimenti previsti dalla normativa.