Il trasporto, cosiddetto "a cassa aperta", della salma deve avvenire entro le ventiquattr'ore successive al decesso (Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, art. 39).
La salma deve infatti essere trasportata dal luogo del decesso a una struttura sanitaria, al deposito di osservazione, alla sala del commiato o all'abitazione del defunto per celebrare la veglia funebre.
Prima della partenza della salma, l'impresa funebre deve inviare una comunicazione (Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, art. 39 e Legge Regionale 30/12/2009, n. 33, art. 70 com. 4):
- all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del Comune cui è destinata la salma
- all'ATS (ex ASL) competente per il luogo di destinazione della salma responsabile della struttura ricevente, se diversa dall’abitazione privata.
Il trasferimento di salma è eseguito in forma privata e senza corteo.
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:10.44